Art. 4

      1. Ai soggetti di cui all'articolo 1 è ulteriormente riconosciuto un assegno una tantum, il cui ammontare è determinato dalla commissione di cui all'articolo 3, sino alla misura massima di dieci annualità dell'indennizzo di cui al comma 1 del medesimo articolo 1, per il periodo compreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo medesimo e sulla base della loro inclusione nelle categorie previste dalla tabella A allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. L'assegno è corrisposto al soggetto danneggiato, se ancora vivente, oppure ai congiunti che ne hanno diritto ai sensi del comma 3 dell'articolo 1.
      2. Gli importi previsti al comma 1 sono erogati per il 50 per cento delle spettanze in soluzione unica, per ogni singolo soggetto danneggiato, e per il restante 50 per cento in buoni ordinari del tesoro (BOT), a tasso di rendita fisso e vincolati per almeno diciotto e non più di trentasei mesi.